direttiva 2000/43/CE
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, questo obiettivo può
essere raggiunto più efficacemente mediante una normativa comunitaria.
(11) Tale normativa dovrebbe vietare la discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda
l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Per beni si dovrebbero intendere quelli disciplinati dalle
disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea riguardanti la libera circolazione delle
merci. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 50 di tale trattato.
(12) Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei
confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Sussiste discriminazione diretta
unicamente quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra
persona in una situazione paragonabile. Pertanto, ad esempio, le differenze tra uomini e donne nella
prestazione di servizi sanitari, risultanti dalle differenze fisiche tra gli stessi, non riguardano
situazioni paragonabili e non costituiscono pertanto una discriminazione.
(13) Il divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi alle persone che forniscono beni e servizi che
sono disponibili al pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e
delle transazioni effettuate in questo ambito. Non dovrebbe applicarsi al contenuto dei mezzi di
comunicazione e della pubblicità, né all'istruzione pubblica o privata.
(14) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per
una transazione. La persona che fornisce beni o servizi può avere vari motivi soggettivi per la scelta
del contraente. Nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona, la
presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente.
(15) Sono già in vigore una serie di strumenti giuridici ai fini dell'attuazione del principio della
parità di trattamento tra donne e uomini nelle questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La
presente direttiva non si applica a questioni riguardanti tali settori. Lo stesso criterio si applica alle
attività di lavoro autonomo se sono contemplate dai vigenti strumenti giuridici. La presente direttiva
dovrebbe applicarsi soltanto alle assicurazioni e pensioni private, volontarie e non collegate a un
rapporto di lavoro.
(16) Le differenze di trattamento possono essere accettate solo se giustificate da una finalità
legittima. Una finalità legittima può essere, ad esempio, la protezione delle vittime di violenza a
carattere sessuale (in casi quali la creazione di strutture di accoglienza per persone dello stesso
sesso), motivi connessi con l'intimità della vita privata e il senso del decoro (come nel caso di una
persona che fornisca alloggio in una parte della sua abitazione) la promozione della parità dei sessi
o degli interessi degli uomini o delle donne (ad esempio, organismi di volontariato per persone dello
stesso sesso), la libertà d'associazione (nel quadro dell'appartenenza a circoli privati aperti a persone
dello stesso sesso) e l'organizzazione di attività sportive (ad esempio eventi sportivi limitati a
partecipanti dello stesso sesso). Eventuali limitazioni dovrebbero tuttavia essere appropriate e
necessarie, conformemente ai criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee.
(17) Il principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi non implica che essi
debbano essere sempre forniti a uomini e donne su base comune, purché la fornitura non sia più
favorevole alle persone di un sesso.
(18) Nella fornitura dei servizi assicurativi e altri servizi finanziari connessi si utilizzano
comunemente fattori attuariali diversi a seconda del sesso. Per garantire la parità di trattamento tra
uomini e donne, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare
differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Per evitare un brusco adeguamento del mercato
questa norma dovrebbe applicarsi solo ai nuovi contratti stipulati dopo la data di recepimento della
presente direttiva.
(19) Talune categorie di rischi possono variare in funzione del sesso. In alcuni casi il sesso è un
fattore determinante, ma non necessariamente l'unico, nella valutazione dei rischi assicurati. Per
quanto concerne i contratti di assicurazione di questo tipo di rischi gli Stati membri possono
decidere di autorizzare deroghe alla norma dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che
possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basa il calcolo sono affidabili,
regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. Sono consentite deroghe solo se la
legislazione nazionale non ha già applicato la norma unisex. Cinque anni dopo il recepimento della
presente direttiva gli Stati membri dovrebbero riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo
conto dei più recenti dati attuariali e statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre
anni dopo la data di recepimento della presente direttiva.
(20) Un trattamento meno favorevole delle donne a motivo della gravidanza e della maternità
dovrebbe essere considerato una forma di discriminazione diretta fondata sul sesso ed è pertanto
vietato nel settore assicurativo e dei servizi finanziari connessi. I costi inerenti ai rischi collegati alla
gravidanza e alla maternità non sono pertanto addossati ai membri di un solo sesso.
(21) Le vittime di discriminazioni a causa del sesso dovrebbero disporre di mezzi adeguati di tutela
giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le associazioni, le organizzazioni e
altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità
stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali
nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.
(22) Le norme in materia di onere della prova dovrebbero essere adeguate quando vi sia una
presunzione di discriminazione e per l'effettiva applicazione del principio della parità di
trattamento; l'onere della prova dovrebbe essere posto a carico della parte convenuta nel caso in cui
siffatta discriminazione sia dimostrata.
(23) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata tutela
giuridica contro le ritorsioni.
(24) Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri, dovrebbero
incoraggiare il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni
nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso
per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
(25) La protezione dalle discriminazioni fondate sul sesso dovrebbe essere di per sé rafforzata
dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di più organismi incaricati di analizzare i
problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.
L'organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale della difesa
dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti individuali o dell'attuazione del principio della parità
di trattamento.
(26) La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la
possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva
non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in
ciascuno Stato membro.
(27) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili
in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.
(28) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè garantire un elevato livello comune di protezione
contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente
dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere
realizzato meglio a livello comunitario istituendo un quadro giuridico comune, la Comunità può
intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente
direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29) Conformemente all'articolo 34 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio»
membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità,
prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di
recepimento,
ha adottato la presente direttiva:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Scopo.
Scopo della presente direttiva è quello di istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere effettivo
negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.
Articolo 2
Definizioni.
Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione
paragonabile;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono mettere persone di un determinato sesso in una posizione di
particolare svantaggio rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio o
prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il
conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari;
c) le molestie sussistono quando si manifesta un comportamento non desiderato e determinato dal
sesso di una persona, comportamento che ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di
una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
d) la molestia sessuale sussiste quando si manifesta un comportamento non desiderato con
connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o
conseguenza la lesione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Articolo 3
Campo d'applicazione.
1. Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le
persone che forniscono beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla
persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gli
organismi pubblici e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle
transazioni effettuate in questo ambito.
2. La presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente, nella misura in cui la scelta
del contraente non si basa sul sesso della persona.
3. La presente direttiva non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità né
all'istruzione.
4. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La presente
direttiva non si applica a questioni riguardanti il lavoro autonomo, nella misura in cui esse sono
disciplinate da altri atti legislativi comunitari.
Articolo 4
Principio della parità di trattamento.
1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa
che:
a) è proibita ogni discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento meno
favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità;
b) è proibita ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso.
2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli sulla protezione della
donna in relazione alla gravidanza e alla maternità.
3. Le molestie e le molestie sessuali ai sensi della presente direttiva sono considerate come
discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto di tale comportamento da parte
della persona interessata o la sua sottomissione non possono costituire il fondamento per una
decisione che interessi la persona in questione.
4. L'ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a motivo del sesso è considerato
una discriminazione ai sensi della presente direttiva.
5. La presente direttiva non preclude differenze di trattamento se la fornitura di beni o servizi
esclusivamente o principalmente destinati a persone di un solo sesso è giustificata da una finalità
legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità sono appropriati e necessari.
Articolo 5
Fattori attuariali.
1. Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21
dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni
a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere anteriormente al 21 dicembre 2007
di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso
sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.
Gli Stati membri interessati informano la Commissione e provvedono affinché siano compilati,
pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore
attuariale determinante. Tali Stati membri riesaminano la loro decisione cinque anni dopo il 21
dicembre 2007 tenendo conto della relazione della Commissione di cui all'articolo 16 e trasmettono
i risultati del riesame alla Commissione.
3. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non determinano differenze nei premi
e nelle prestazioni individuali. Gli Stati membri possono rinviare l'attuazione delle misure
necessarie per conformarsi al presente paragrafo al più tardi fino a due anni a decorrere dal 21
dicembre 2007. In tal caso, gli Stati membri interessati ne informano immediatamente la
Commissione.
Articolo 6
Azione positiva.
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di
trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche
destinate ad evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso.
Articolo 7
Prescrizioni minime.
1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del
principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente
direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del
livello di protezione contro le discriminazioni già previsto dagli Stati membri nei settori di
applicazione della presente direttiva.
Capo II
Mezzi di ricorso ed esecuzione
Articolo 8
Difesa dei diritti.
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla
mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere,
anche dopo la cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la discriminazione, a
procedure giudiziarie e/o amministrative, comprese, ove lo ritengano opportuno, le procedure di
conciliazione, finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie
affinché il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione ai sensi della presente
direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in
modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. Detto indennizzo o risarcimento non può
essere a priori limitato da un tetto massimo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni o altre persone
giuridiche aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni nazionali, un interesse
legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano, per conto o
a sostegno della persona lesa, con la sua approvazione, avviare tutte le procedure giudiziarie e/o
amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
4. I paragrafi 1 e 3 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini temporali stabiliti
per la presentazione di un ricorso per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.
Articolo 9
Onere della prova.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari
nazionali, per assicurare che, allorché le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione
nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a
un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione
diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio
della parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in
materia di onere della prova più favorevoli all'attore.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle procedure promosse a norma dell'articolo 8, paragrafo
3.
5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 a procedure in cui l'istruzione dei
fatti incombe alla giurisdizione o ad altra istanza competente.
Articolo 10
Protezione delle vittime.
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per
proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli quale reazione a un reclamo o a
un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
Articolo 11
Dialogo con le parti interessate.
Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il
dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno
un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Capo III
Organismi per la promozione della parità di trattamento
Articolo 12
1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo ed il
sostegno alla parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso e
adottano le disposizioni necessarie. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di
difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare
il principio della parità di trattamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano le seguenti
competenze:
a) fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone
giuridiche di cui all'articolo 8, paragrafo 3, fornire alle vittime di discriminazione un'assistenza
indipendente per avviare una procedura per discriminazione;
b) condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione;
c) pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a
tale discriminazione.
Capo IV
Disposizioni finali
Articolo 13
Conformità alla direttiva.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il principio della parità di
trattamento sia rispettato per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura nell'ambito
d'applicazione della presente direttiva, e in particolare fanno sì che:
a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità
di trattamento siano abrogate;
b) le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano
le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio della parità di trattamento siano, o
possano essere dichiarate, nulle oppure siano modificate.
Articolo 14
Sanzioni.
Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni
nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per
garantirne l'attuazione. Le sanzioni, che possono includere il pagamento di indennizzi alle vittime,
sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla
Commissione entro il 21 dicembre 2007 e ne comunicano immediatamente ogni ulteriore modifica.
Articolo 15
Diffusione di informazioni.
Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate in applicazione della presente
direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone
interessate con tutti i mezzi opportuni e in tutto il territorio nazionale.
Articolo 16
Relazioni.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili
sull'applicazione della presente direttiva entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque
anni.
La Commissione redige una relazione di sintesi che include un esame delle prassi correnti degli
Stati membri in relazione all'articolo 4 per quanto riguarda il sesso quale fattore nel calcolo dei
premi e delle prestazioni. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il
21 dicembre 2010. Se del caso, la Commissione acclude alla relazione proposte di modifica della
direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.
Articolo 17
Recepimento.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 21 dicembre 2007. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 18
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Articolo 19
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
NOTE